Lavoro Autonomo Occasionale: le Nuove Regole per il 2022

Lavoro Autonomo Occasionale

Il lavoro autonomo occasionale è quella forma contrattuale, definita contratto d’opera dall’articolo 2222 del Codice Civile, che si concretizza nel momento in cui una persona si obbliga a realizzare un’opera o prestare un servizio dietro versamento di un corrispettivo, ma senza alcun vincolo di subordinazione rispetto al soggetto committente.

L’occasionalità del rapporto non è definibile secondo un numero stabilito di servizi o di opere realizzate, né tantomeno può essere riassunto rispetto all’ammontare del totale dei corrispettivi ricevuti: il rapporto di lavoro autonomo si definisce occasionale allorquando non può definirsi abituale.

Chiaramente anche se la forma di lavoro non è subordinata, il lavoro autonomo anche se occasionalmente svolto costituisce una fonte di reddito che comporta una serie di adempimenti fiscali.

Alla percezione del corrispettivo (imponibile per cassa), il lavoratore autonomo occasionale, in luogo della fattura, emetterà una ricevuta che costituisce quietanza di pagamento (sulla quale, in caso di importi superiori a 77,47 euro, si applicherà una marca da bollo da 2 euro): su di essa sarà indicato l’importo lordo della prestazione, la ritenuta a titolo d’acconto del 20% a cui la prestazione è soggetta, e l’importo netto, che è quello effettivamente percepito dal contribuente.

Il committente, se azienda o a sua volta lavoratore autonomo, agisce da sostituto di imposta: versa per conto del contribuente la ritenuta e, l’anno fiscale successivo, certifica compensi e ritenute emettendo Certificazione Unica.

Gli importi lordi percepiti confluiranno in dichiarazione dei redditi tra i redditi diversi e da lì nel reddito complessivo Irpef; tenendo presente che il lavoro autonomo occasionale gode della medesima no tax area prevista per il lavoro autonomo abituale.

Così come per il lavoro autonomo abituale, nel caso in cui il committente sia un privato (o non sia un sostituto di imposta in generale) il contribuente non esporrà la ritenuta d’acconto, e l’importo netto coinciderà con quello lordo; la medesima situazione si realizza nel caso in cui il committente non sia fiscalmente residente in Italia.

Al contrario, se il committente è un sostituto di imposta italiano ma il lavoratore autonomo occasionale non è un contribuente residente in Italia, all’importo lordo si applicherà una ritenuta a titolo di imposta del 30%.

La quota parte, a carico del lavoratore, dell’eventuale contributo Inps costituirà onere deducibile da esporre sul modello Redditi PF dell’anno fiscale di riferimento.

L’articolo 44 del DL 2691/2003 convertito nella Legge 326/03 ha disposto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del versamento dei relativi contributi previdenziali anche per i lavoratori autonomi occasionali.

Più precisamente, i compensi percepiti in un anno fino a 5000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale; lo sono solo i compensi che eccedono tale importo.

In questo caso il lavoratore autonomo occasionale, al superamento dell’importo dei 5000 euro, dovrà iscriversi alla Gestione separata (qualora non fosse già iscritto) ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto, calcolato applicando l’aliquota (indicata annualmente dall’Inps) alla parte di corrispettivo lordo che supera euro 5000.

Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore; la parte a carico del lavoratore sarà esposta sulla ricevuta di pagamento come ritenuta previdenziale che verrà versata dal committente, il quale agisce in qualità di sostituto di imposta.

Tutto ciò nasce al fine di contrastare l’utilizzo di questa forma contrattuale per mascherare eventuali rapporti lavorativi di tipo subordinato, il DL 146/2021 nella versione modificata in sede di conversione in Legge, dispone, a carico dei committenti, l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali (si tratta della medesima procedura prevista per i lavoratori intermittenti).

Più precisamente la comunicazione potrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità: online dal sito internet servizi.lavoro.gov.it, tramite PEC (previa compilazione di un apposito modello), via SMS oppure tramite APP.

In caso di mancata tempestiva comunicazione preventiva, la nuova normativa prevede, per il committente, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 2500 euro.